Punter decide il derby a favore della Virtus
Virtus Bologna-Reggio Emilia 81-69
Il morso di Punter decide il derby della via Emilia regalando alla Virtus una vittoria che è puro ossigeno nella corsa alla Final Eight di Coppa Italia. Un rimbalzo d’attacco e due triple negli ultimi 100” rompono l’equilibrio cancellando la rimonta della Grissin Bon, che era rientrata dal 67-59 al 67-67 negli ultimi cinque minuti. Per la Reggiana è la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate di campionato, mentre la Segafredo si rimette in marcia dopo il brutto ko di sabato a Brindisi.PALLE PERSE — La Virtus è più pronta in partenza, approfittando dei regali di Reggio Emilia che perde 8 palloni nel primo quarto. I bolognesi capitalizzano per lanciarsi in campo aperto e trovare facili conclusioni ravvicinate (8/10 nel primo quarto) per il 28-15 alla prima pausa. La Grissin Bon, sopravvissuta nei primi 10 minuti grazie ai 10 punti di Bryon Allen, si registra con l’ingresso di Candi a inizio secondo quarto, mentre la Segafredo si ferma totalmente in attacco imbarcando acqua nella propria metà campo. Llompart, con 8 punti negli ultimi tre minuti sancisce il ricongiungimento all’intervallo sul 41-40.LA VOLATA — Senza Aradori, fuori almeno un’altra settimana, Sacripanti prova anche quintetti con M’Baye ala piccola e tre lunghi. Taylor (19 punti, 8 assist, 9 falli subutu e 32 di valutazione) cerca di strappare mandando a segnare Kravic e mettendosi in proprio (67-59), ma dall’arco la Virtus non segna mai (4/17 prima delle due triple di Punter) mentre dall’altra parte i siluri di Candi e Allen sanciscono il pareggio (67-67 a -1’54”). La Unipol Arena trema, ma va al lavoro Punter (21 punti, 10 negli ultimi 1’38”), fino a quel momento fermo a 1/7 da tre dopo l’1/8 di Brindisi. La guardia del Bronx prima segna di rapina a rimbalzo d’attacco, poi infila due triple da campione per il 75-69 a -33” che viene protetto dalla lunetta nel finale.(Luca Aquino)
Bologna: Punter 21, Taylor 19, Kravic 13.
Reggio Emilia: Allen 18, Rivers 14, Candi e Llompart 8